Chiusura Laboratori in presenza dal 6 al 14 Marzo
Pubblicato il 05 Marzo 2021 alle 19.32
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Avvisi dalla Segreteria
Si informa tutto il personale docente e tutti gli studenti, che in seguito alle variazioni dell'emergenza COVID 19 e in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Marche, n.8 del 05 marzo 2021, dalle ore 00.00 del 6 marzo fino alle ore 24.00 del 14 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza fino a nuove disposizioni, mantenendo, in sostituzione, la didattica a distanza con lo stesso orario.
Il Laboratorio di Serigrafia, materia prettamente laboratoriale, verrà sospesa e recuperata non appena possibile.
Per i laboratori di Restauro, rimane la possibilità di mantenere l'apertura, visto l'esiguo numero degli studenti e le necessità connesse all'attività di tesi, da concordare con il docente.
Si allega:
Ordinanza Presidente della Regione
Si riporta estratto del:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
Capo V- Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
Art. 44 Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e
prove di verifica
1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali
attivita' a distanza.
2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita',
didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle
universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18,
nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per
quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i
Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento
(CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente
Conferenza dei Direttori.
Allegati