REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI DELLE SCUOLE DI RESTAURO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ACCREDITATE
Modalità di svolgimento dell'esame finale al termine del quinquennio
L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.M. 87/09:
Art. 6. Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale, ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
La calendarizzazione, da definirsi su base nazionale, dell'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Restauro - DASLQ01, abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali", prevede due sessioni per anno: prima sessione, ottobre-novembre; seconda sessione, marzo-aprile.
La prova pratico-laboratoriale deve essere effettuata su manufatti corrispondenti al Profilo Formativo Professionalizzante (PFP) a cui risulta iscritto il candidato.
La prova teorico-metodologica, quando non verta sui medesimi contenuti della prima, deve comunque prevedere una specifica correlazione nei contenuti e deve comunque incentrarsi su temi ascrivibili ai settori del restauro e della conservazione.
Entrambe le prove non possono essere sostenute in forma congiunta da parte di due o più candidati, in quanto il lavoro deve presentare caratteristiche di unicità dal punto di vista del contenuto e riconoscibilità dell'intervento effettuato.
Nei casi in cui l'esame finale di candidati differenti verta sui medesimi manufatti – come, ad esempio, può avvenire nelle caso di interventi realizzati su manufatti di grandi dimensioni - i singoli lavori devono approfondire fasi e problematiche diverse e mantenere un carattere di originalità e riconoscibilità.
La prova pratico-laboratoriale ha carattere applicativo e consiste nella presentazione, corredata da immagini e su supporto informatico, di un intervento pratico di restauro realizzato dal candidato su Beni Culturali, ex art. 10 della Legge n. 42 del 2004 e succ. modifiche, riconducibili al PSP di appartenenza, con l'estensione anche alle opere d'arte contemporanea solo di proprietà pubblica se più recenti di 50 anni o il cui autore sia vivente[1].
Nello specifico la suddetta prova verte su un intervento di restauro realizzato dal candidato in tutte le sue fasi o in un progetto di restauro unitamente all'esecuzione pratica di saggi significativi e/o di alcune fasi fondamentali dell'intervento.
Gli interventi pratico-laboratoriali possono essere relativi:
a) interventi effettuati nell'ambito dell'attività didattica intra mœnia;
b) interventi realizzati nella ambito dell'attività di tirocinio e di cantiere-scuola previste nel corso quinquennale;
c) interventi realizzati presso istituzioni pubbliche o private altamente qualificate e convenzionate con l'Accademia presso cui lo studente si diploma.
Il relatore che segue il candidato nella predisposizione della prima prova deve essere un docente di discipline tecniche di restauro, in possesso dei requisiti ex art. 3, comma 1, del D.M. 87/2009.
La prova affronta principalmente argomenti di carattere tecnico e verte in prevalenza su operazioni di restauro eseguite dal candidato.
La commissione può formulare quesiti specifici e inerenti alle metodologie tecnico-operative presentate. In questa fase sono valutate le conoscenze e le capacità del candidato nell'affrontare un intervento di restauro in tutte le sue fasi.
La prova teorico-metodologica prevede, secondo la normativa vigente, la discussione di un elaborato scritto. Il suddetto elaborato deve avere carattere originale, di ricerca e di innovazione.
Nella discussione dell'elaborato scritto si trattano tutti gli aspetti di carattere metodologico, storico-artistico, archeologico o scientifico connessi al restauro. Poiché l'esame finale abilitante è suddiviso in due prove distinte ma di fatto è unico, per la seconda prova possono essere previsti ulteriori relatori a seconda delle specifiche discipline e professionalità coinvolte. In ogni caso la funzione di coordinamento spetta al relatore della prima prova, docente di restauro in possesso dei requisiti ex art. 3, comma 1, del D.M. 87/2009, appartenente al corpo docente dell'Accademia. Possono essere presenti anche correlatori, individuati in accordo con il relatore coordinatore, tra le professionalità esterne all'istituzione.
All'esame finale, costituito da entrambe le prove, sono attribuiti i 12 crediti formativi previsti dal piano di studi ed una votazione in decimi, che contribuisce a determinare il risultato finale del percorso di studi e di cui le istituzioni provvedono a rilasciare idonea certificazione.
Caratteristiche e requisiti dell'elaborato scritto
Tema e titolo della prova di carattere teorico-metodologico devono essere indicati nell'apposito modulo di richiesta dell'esame di diploma, da consegnare in segreteria almeno nove mesi prima della data prevista per la discussione (il modulo deve essere firmato dal relatore e dal/i correlatore/i).
L'argomento e il titolo della tesi sono concordati con il relatore coordinatore e/o i differenti relatori, in accordo con il correlatore.
L'elaborato scritto non può essere inferiore alle 160.000 battute e deve essere corredato da un congruo apparato iconografico e grafico, rimandi bibliografici in nota e bibliografia finale redatti secondo gli standard normalmente in uso nella ricerca di livello accademico.
L'elaborato scritto deve essere redatto, nella sua versione definitiva, in tre copie rilegate da presentare il giorno della discussione.
Una copia completa in formato digitale (PDF) deve essere consegnata in Segreteria Studenti almeno 15 giorni prima della seduta gli esami di diploma.
Le istituzioni rilasciano congiuntamente al Diploma finale anche il Diploma Supplement come prevede la norma.
[1] Secondo il D. L. n. 42, il limite di rilevanza temporale delle cose da sottoporre a tutela dei 50 anni e dell'autore vivente che esclude le opere più recenti dalla tutela (art. 10, comma 5) non si applica in presenza di beni culturali di cui al comma 2 (raccolte di musei, pinacoteche, gallerie di enti pubblici, raccolte librarie pubbliche) nonché per quelli di cui alla lettera d) del comma 3, individuati in relazione alla storia politica, militare, letteraria ovvero espressione dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche.
- Regolamento Tesi Quinquennio Restauro (PDF)