Possibilità di iscrizione a due diversi corsi di diploma

A decorrere dell’a.a. 2022-2023, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti, secondo la normativa in allegato: Lg. n. 33 del 12/04/2022 D.M. n. 933 del 02/08/2022

Si sintetizzano i principali aspetti della normativa


Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti.
Al fine di favorirel’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.


Gli studenti possono contemporaneamente iscriversi:

  1. a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni Afam;
  2. a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99;
  3. a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508/99;
  4. a un corso di studio universitario e un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM

    Le iscrizioni contemporanee di cui ai punti a), b) e c) sono consentite
  • presso istituzioni italiane
  • presso istituzioni italiane ed estere
  • anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05.

            Non è consentita l’iscrizione contemporanea

  • al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  • a corsi che si differenziano per meno di due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

    Iscrizione

    All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso AFAM o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari.                                       
    Nel caso di più istituzioni la dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe.                                                                 
    La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un

  •  passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione
  • un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.

         Diritto allo studio

         Disciplina del diritto allo studio nei casi di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore


        Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi degli artt. 1 e 2 beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso        studente, fermo restando che l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni (co. 1).

 Lo studente individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
Per accedere all’incremento del 20% della borsa di studio (art. 6 comma 3 del DM 1320/21) lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti. (In base all'art. 6 del d.lgs. 68/2012, gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo comprendono servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio)

Rimangono invariate le disposizioni sull’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale in presenza dei requisiti richiesti.

Nel caso di corsi di studio con frequenza obbligatoria prevista dai rispetti regolamenti didatticidei corsi di studio, le Istituzioni AFAM possono disciplinare, su istanza degli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, modalità organizzative e scansioni temporali anche in deroga a quanto previsto nei regolamenti didattici atte a facilitare la fruizione e la frequenza delle attività formative previste come obbligatorie. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti delle istituzioni AFAM ricorrono a modalità di erogazione della didattica flessibili, concentrando le attività formative in periodi limitati di tempo, anche al di fuori della scansione temporale prevista dal calendario didattico, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dei quali uno, o entrambi, prevedano la frequenza obbligatoria.

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